Capita a tutti di dimenticare un versamento di imposte o di essere nella “necessità” di eseguire un versamento in ritardo. In questi casi, quando previsto dalla normativa, applico l’istituto del cosiddetto “Ravvedimento operoso”. In buona sostanza, pago il dovuto, con sanzioni ridotte, prima che l’Agenzia delle Entrate abbia scoperto o contestato l’illecito. Sono numerosi gli illeciti o le inadempienze che il contribuente può sanare, non ci limitiamo ad analizzare il caso del mancato versamento o del ritardato versamento.
In caso di ritardato pagamento occorre calcolare e versare, in aggiunta alle somme dovute, sanzioni ed interessi.
Le sanzioni: la sanzione ordinaria per mancato versamento è pari al 30% dell’imposta dovuta. Se l’inadempienza viene sanata entro un’anno dalla scadenza o entro i termini della relativa dichiarazione annuale è possibile pagare una sanzione ridotta che il Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 ha così stabilito:
se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è pari a 1/12 del 30%(vale a dire il 2,5%); se il versamento viene eseguito entro un anno o entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale la sanzione è pari a 1/10 del 30% (vale a dire il 3%); successivamente occorre pagare la sanzione per intero pari al 30% della somma dovuta.
Gli interessi: Il tasso di interesse ha subito le seguenti variazioni: dal 1/04/1942 5%; dal 16/12/1990 10%; dal 1/1/1997 5%; dal 1/1/1999 2,5%; dal 1/1/2001 3,5%; dal 1/1/2002 3%; dal 1/1/2004 2,5%; dal 1/1/2008 3%; dal 1/1/2010 1%. Pertanto se nel 2010 dobbiamo regolarizzare un versamento scaduto nel 2009 occorre calcolare gli interessi dovuti con il tasso del 3% sino al 31/12/2009 e a partire dal 1 gennaio 2010 con il tasso dell’1%.
Il sito della Global Laboratory srl di Bari ci mette a disposizione, nella sezione dedicata al Prontuario imposte e tasse, 4 prospetti di calcolo. I prospetti di calcolo sono derivati ed estratti dal software paghe SMAP ed in particolare dal sottosistema F24 e vengono aggiornati man mano che cambia la normativa.
Il primo prospetto di calcolo Ravvedimento operoso iva è particolarmente adatto in sede di dichiarazione annuale iva, in quanto consente di elencare tutte le anomalie di un anno, (mancati o insufficienti versamenti periodici, mancato o insufficiente versamento in acconto) e calcolare tutte le sanzioni e gli interessi dovuti. Ovviamente il prospetto può essere utilizzato anche durante l’anno, ma è in sede di dichiarazione annuale che offre i vantaggi maggiori.
Il secondo prospetto di calcolo ravvedimento operoso ritenuta acconto è adatto per i sostituti di imposta e consente di regolarizzare le imposte trattenute ai dipendenti e non versate o versate in modo insufficiente all’erario. Ovviamente il prospetto deve
essere utilizzato per tipologia di tributo (Irpef, addizionale comunale, addizionale regionale etc..) separatamente e uno per volta, ma consente di sanare con un solo calcolo irregolarità dell’intero anno fiscale.
Il terzo prospetto di calcolo ravvedimento operoso ici è orientato a sanare le situazioni debitorie relative all’imposta comunale sugli immobili ICI e consente in un solo calcolo di indicare inadempienze relative sia all’acconto che al saldo.
Infine il quarto prospetto di calcolo ravvedimento operoso imposte è un prospetto di calcolo generico e consente di sanare tutte le imposte, sia che debbano essere versate con F24, sia che debbano essere versate con il modello F23.
written by Salvatore Caggese
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