ago 18
Come certamente noto alla maggior parte dei lettori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) deve necessariamente seguire un corso RLS della durata minima di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Quest’ultima affermazione rappresenta un primo scoglio applicativo in merito ad un corretto rispetto del testo di legge in quanto è pur vero che esistono alcune realtà lavorative nelle quali i profili di rischio sono talmente ridotti da rendere praticamente impossibile una trattazione degli argomenti specifici e riguardanti i rischi presenti in azienda per 12 ore. Pensiamo ad esempio ad un ufficio di piccole dimensioni in cui i profili di rischio sono oggettivamente riconducibili a poche tematiche classiche (video terminale e problemi posturali, stress e procedure da ufficio) la cui trattazione in 12 ore sarebbe eccessivamente prolissa. Continua a leggere
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ago 02
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, di norma comunemente chiamato RLS, è quel soggetto chiamato a svolgere la fondamentale funzione di tramite tra i lavoratori e le struttura gerarchica di gestione ai fini della prevenzione in azienda e che per questo deve seguire un corso per RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non è un soggetto di parte datoriale e quindi non li possono essere accollate le responsabilità inerenti l’organizzazione aziendale del datore di lavoro ai fini della salute sicurezza sul lavoro. Il RLS è quel soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli nei confronti del datore di lavoro per tutte le tematiche aziendali che riguardano per sicurezza sul lavoro e che vengono riportate dei lavoratori stessi perché vengano esposte e gestite dal datore di lavoro e per questo motivo deve seguire i corsi RLS previsti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La figura dell’RLS è una figura di carattere pseudo sindacale che gode di una serie di diritti riservati norma ai membri del sindacato infatti questi deve disporre del tempo necessario per svolgere il proprio incarico senza perdita di retribuzione non che dei mezzi degli spazi necessari per eseguire le funzioni le facoltà che gli vengono riconosciute dalla legge. Egli non può subire alcun tipo di pregiudizio a causa dello svolgimento della produttività e in generale sui confronti dovrà essere applicate le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Circa il profilo della responsabilità si ricorda che le attribuzioni di tale soggetto sono previste nell’articolo 50 del legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle quali si evince un’esclusione di qualsivoglia responsabilità, finanche professionale, nella sua azione è infatti non esercita, nell’ambito della propria funzione di RLS, alcun potere di gestione o di consulenza in funzione del datore di lavoro, unico e primo responsabile della sicurezza di aziendale. Continua a leggere
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lug 29
Tra le tante modifiche introdotte dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) spiccano gli aspetti della formazione e dei relativi aggiornamenti periodici con particolare riferimento all’obbligo di aggiornamento periodico della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’articolo 37 comma 11 stabilisce infatti che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS) segua, con cadenza almeno annuale, un corso aggiornamento RLS la cui durata è variabile in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda e di altri aspetti che andremo ad analizzare.
In particolare la prima ed importante suddivisione è tra aziende che contano tra i 15 ed i 50 lavoratori e le aziende che contano oltre 50 lavoratori. Per la prima tipologia vige un obbligo di aggiornamento annuale che deve essere compiuto mediante frequentazione di un corso la cui durata non deve essere inferiore alle 4 ore o comunque in linea con gli accordi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore in cui opera l’azienda, per la seconda tipologia la durata dei corsi di aggiornamento RLS non deve essere inferiore alle 8 ore annuali.
Ambito attualmente poco chiaro della normativa riguarda l’obbligo, presunto o stabilito per legge, di aggiornamento per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori. Sebbene non esista formale obbligo così come stabilito nell’ambito dell’articolo 37 comma 11 si ritiene che in dette aziende ci si debba rifare ai casi previsti dall’articolo 37, comma 6 e cioè che la formazione debba essere eseguita in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e che pertanto venga eseguita sulla base dei rischi contenuti nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (in collaborazione con il RLS stesso). Questa linea guida è stata di recente consolidata anche da un’interpretazione del Ministero del Lavoro.
Circa i contenuti minimi che debbano essere trattati nel corso RLS per l’aggiornamento annuale ci troviamo nuovamente nell’ambito di un vuoto legislativo che, informalmente, lascia al datore di lavoro o al RLS stesso la scelta degli argomenti in relazione ai quali eseguire la formazione periodica (ciò a condizione che non sia stato stabilito nulla in sede di contrattazione collettiva nazionale, caso in cui si deve prendere in esame quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro).
Un ulteriore argomento di difficile interpretazione riguarda la casistica in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non abbia seguito con rigoroso rispetto delle scadenze, nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, la formazione periodica imposta dal dettato normativo. In questo caso si ritiene di doversi rifare a quanto stabilito in altri ambiti della legge con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ove viene stabilito che il mancato aggiornamento nei termini previsti per legge comporta l’annullamento totale della formazione pregressa pertanto raccomandiamo con forza il rispetto delle scadenze e soprattutto di ricordare l’importanza del corso aggiornamento RLS che deve essere visto non come un mero adempimento normativo ma bensì come un momento di crescita personale e professionale per quanto concerne la padronanza delle proprie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche alla luce di un testo di legge estremamente tecnico soggetto a diverse modifiche occorse dalla propria emanazione originale. Continua a leggere
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