ago 27
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell’organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 recentemente modificato, corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009). Continua a leggere
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ago 18
Come certamente noto alla maggior parte dei lettori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) deve necessariamente seguire un corso RLS della durata minima di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Quest’ultima affermazione rappresenta un primo scoglio applicativo in merito ad un corretto rispetto del testo di legge in quanto è pur vero che esistono alcune realtà lavorative nelle quali i profili di rischio sono talmente ridotti da rendere praticamente impossibile una trattazione degli argomenti specifici e riguardanti i rischi presenti in azienda per 12 ore. Pensiamo ad esempio ad un ufficio di piccole dimensioni in cui i profili di rischio sono oggettivamente riconducibili a poche tematiche classiche (video terminale e problemi posturali, stress e procedure da ufficio) la cui trattazione in 12 ore sarebbe eccessivamente prolissa. Continua a leggere
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ago 02
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, di norma comunemente chiamato RLS, è quel soggetto chiamato a svolgere la fondamentale funzione di tramite tra i lavoratori e le struttura gerarchica di gestione ai fini della prevenzione in azienda e che per questo deve seguire un corso per RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non è un soggetto di parte datoriale e quindi non li possono essere accollate le responsabilità inerenti l’organizzazione aziendale del datore di lavoro ai fini della salute sicurezza sul lavoro. Il RLS è quel soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli nei confronti del datore di lavoro per tutte le tematiche aziendali che riguardano per sicurezza sul lavoro e che vengono riportate dei lavoratori stessi perché vengano esposte e gestite dal datore di lavoro e per questo motivo deve seguire i corsi RLS previsti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La figura dell’RLS è una figura di carattere pseudo sindacale che gode di una serie di diritti riservati norma ai membri del sindacato infatti questi deve disporre del tempo necessario per svolgere il proprio incarico senza perdita di retribuzione non che dei mezzi degli spazi necessari per eseguire le funzioni le facoltà che gli vengono riconosciute dalla legge. Egli non può subire alcun tipo di pregiudizio a causa dello svolgimento della produttività e in generale sui confronti dovrà essere applicate le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Circa il profilo della responsabilità si ricorda che le attribuzioni di tale soggetto sono previste nell’articolo 50 del legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle quali si evince un’esclusione di qualsivoglia responsabilità, finanche professionale, nella sua azione è infatti non esercita, nell’ambito della propria funzione di RLS, alcun potere di gestione o di consulenza in funzione del datore di lavoro, unico e primo responsabile della sicurezza di aziendale. Continua a leggere
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